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Muscatello Energie

LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI


La conversione in legge del Decreto Milleproroghe 162/2019 ha introdotto nel nostro Paese le CER (comunità energetiche rinnovabili) conformemente alla Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE).

La comunità energetica rinnovabile prevede il coinvolgimento di una serie di soggetti privati e/o pubblici, i quali costituiscono un ente legale, che scelgono di produrre energia elettrica pulita, autoprodotta e condivisa attraverso fonti rinnovabili come gli impianti fotovoltaici, a prezzi accessibili ai propri membri.

Le comunità energetiche rappresentano un’opportunità che consente di migliorare l’impatto ambientale dei singoli e della collettività, di ridurre i costi in bolletta, contribuire allo sviluppo di reti energetiche sostenibili e accedere agli incentivi per l’energia condivisa.


Cosa sono le comunità energetiche rinnovabili?


Le comunità energetiche rinnovabili sono un’associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali o piccole e medie imprese che decidono di unirsi con l’obiettivo di dotarsi di impianti per la produzione, l’autoconsumo e la condivisione di energia rinnovabile.

In sostanza, due o più soggetti si uniscono al fine di produrre energia che può essere auto-consumata, scambiata e, in casi di surplus, ceduta alla rete.

La produzione di energia elettrica determina il beneficio di incentivi e la cessione di energia viene pagata ai prezzi di mercato; questo grazie all’entrata in vigore del decreto-legge 162/19 (articolo 42 bis) e dei relativi provvedimenti attuativi, quali la delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MìSE.


Chi può far parte delle comunità energetiche?


I membri delle comunità energetiche sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali, autorità locali, amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore, associazioni. Ciascun partecipante è membro o azionista, è un cliente finale intestatario di un’utenza, di una bolletta energetica e di un codice POD; tutti devono essere collegati a punti di connessione ubicati su reti elettriche sottese alla stessa cabina primaria.

Per le imprese private la partecipazione alla comunità energetica non deve costituire l’attività commerciale e/o industriale principale.

L’ingresso e l’uscita alle comunità energetiche rinnovabili è su base volontaria.


Come creare una comunità energetica rinnovabile

Per fondare una comunità energetica rinnovabile è necessario:

  • la creazione di un soggetto giuridico (un’associazione, una cooperativa, ecc.) che rappresenti i futuri soci della comunità (persone fisiche, piccole o medie imprese, enti territoriali, amministrazioni pubbliche locali);

  • l’individuazione dell’area in cui installare l’impianto (o gli impianti) di produzione, che si deve trovare in prossimità dei consumatori stessi (non è necessario che l’impianto sia di proprietà della comunità; può essere messo a disposizione da uno solo dei membri partecipanti o più di uno, se non addirittura da un soggetto terzo);

  • l’installazione da parte di ogni membro della comunità di uno smart meter, ossia un contatore intelligente che riesce a rilevare in tempo reale le informazioni sulla produzione, l’autoconsumo, la cessione e il prelievo dalla rete dell’energia.

Come funziona una Comunità energetica


Una volta che l’impianto è operativo, la comunità ha la possibilità di richiedere, anche attraverso un’azienda esterna delegata a questo scopo, gli incentivi previsti dalla legge per l’energia condivisaal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). È fondamentale sottolineare che tali incentivi non si applicano all’intera produzione di energia, ma soltanto a quella consumata all’interno della comunità, ovvero da parte dei membri nella stessa fascia oraria di produzione.

Nel caso in cui la produzione superi il consumo, la comunità riceverà solamente un compenso economico per l’energia in eccesso, senza ulteriori agevolazioni. Questa energia può essere immagazzinata in sistemi di accumulo per essere utilizzata quando le fonti rinnovabili non sono disponibili, come di notte nel caso dei pannelli solari.

La comunità energetica produce energia ed alimenta le utenze dei suoi partecipanti attraverso uno o più impianti di produzione energetica rinnovabile, installati in prossimità delle stesse utenze che dipendono dal suo/loro funzionamento.

Gli impianti possono essere:

  • nuovi o già esistenti;

  • potenziati o adeguati;

  • di proprietà di uno o più membri della comunità energetica o di enti terzi.

Possono essere inclusi gli impianti rinnovabili costituiti prima del 15 dicembre 2021 (in misura non superiore al 30% della potenza complessiva della comunità energetica) mentre sono esclusi gli impianti ibridi.

Gli ultimi aggiornamenti normativi in materia prevedono che l’impianto oggetto delle agevolazioni debba essere di nuova costruzione, la potenza complessiva non deve superare 1 Mw (in precedenza era di 200 Kw) e l’impianto deve essere connesso alla rete elettrica attraverso la stessa cabina primaria (corrispondente territorialmente a circa tre o quattro comuni oppure due o tre quartieri di una grande città) sulla quale insistono anche tutti gli iscritti alla comunità energetica, utilizzando la stessa cabina di trasformazione per il prelievo e la cessione dell’energia elettrica con la rete.


Comunità energetiche: vantaggi


I vantaggi associati alle comunità energetiche sono molteplici. Oltre a non dover pagare l’energia prodotta dai propri impianti, le comunità energetiche ricevono un incentivo statale per ogni kilowattora prodotto (condiviso tra i membri della comunità) fino alla riduzione di emissioni inquinanti.

Nello specifico i vantaggi sono:

  • bollette più basse: più energia si consuma, minori sono i costi delle componenti variabili della bolletta. Ogni membro della comunità mantiene il contratto con il proprio fornitore di energia elettrica, al quale paga la tradizionale bolletta; in compenso, riceve periodicamente dalla propria comunità un importo per la condivisione dei benefici a favore della stessa. Non essendo tassato, tale compenso si trasforma in una riduzione di bolletta;

  • costi più bassi e incentivi più alti: aderendo a una CER si ha la possibilità di ottenere le detrazioni fiscali sugli impianti fotovoltaici, che aumentano fino al 110% se si accede al Superbonus. Inoltre, il GSE applica tariffe speciali per 20 anni sull’energia condivisa;

  • benefici per l’ambiente: si evita di produrre energia da fonti fossili e si riduce l’utilizzo di inquinanti e climalteranti;

  • consapevolezza dei consumatori sull’importanza delle risorse, promuovendo comportamenti virtuosi e in grado di contrastare la povertà energetica.

Le CER possono accedere ai contributi economici previsti facendo richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso al GSE.

I contributi economici spettanti sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione/UP la cui energia elettrica rilevi per la configurazione di CER, e sono:

  • il corrispettivo di valorizzazione, definito dall’ARERA a rimborso di alcune componenti tariffarie, riconosciuto sull’energia elettrica autoconsumata

  • la tariffa premio riconosciuta sull’energia condivisa incentivata

I produttori degli impianti possono inoltre valorizzare tutta l’energia immessa in rete vendendola a mercato o richiedendone il ritiro al GSE tramite il servizio del Ritiro Dedicato (RID).

Per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, fino a un massimo del 40% del costo di investimento, a valere sulle risorse del PNRR.


Comunità energetiche: cosa prevede la normativa

La legislazione italiana adotta le raccomandazioni sulle comunità energetiche rinnovabili presenti nella Direttiva Europea n. 2001 datata 11 dicembre 2018, conosciuta come RED II (Rinnovabile Energy Directive Recast).


Comunità energetiche in Europa: RED II


La Direttiva Europea RED II promuove il sostegno finanziario alla produzione e all’autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili come parte delle sue normative. Attraverso l’uso delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), si mira a creare un mercato energetico equo e sostenibile, con benefici ambientali, sociali, sanitari ed economici per l’umanità. In questa prospettiva, le energy community incentivano la produzione di energia rinnovabile e offrono opportunità di risparmio ai consumatori che ne fanno parte. La Direttiva prevede, pertanto, il riconoscimento di una serie di diritti ai cittadini europei per la costituzione e l’adesione a una comunità energetica.


Comunità energetiche in Italia: decreto milleproroghe


La normativa italiana relativa alle comunità energetiche rinnovabili è attualmente disciplinata dall’art. 42-bis del Decreto Milleproroghe 162/2019 (convertito con la Legge n. 8/2020 del 28 febbraio 2020), dai relativi provvedimenti attuativi, come la delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA e il dm del 16 settembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) e dal dlgs 199/2021, che implementa la Direttiva Europea RED II sull’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda la dimensione, il collegamento e l’età degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il dlgs 199/2021 ha allentato i requisiti, consentendo una potenza complessiva fino a 1 MW e la connessione alla rete elettrica attraverso la stessa cabina primaria che corrisponde territorialmente a circa 3-4 Comuni o 2-3 quartieri di una grande città, abitati dai membri della comunità. Inoltre, impianti a fonti rinnovabili già esistenti alla data di entrata in vigore del dlgs possono aderire alla comunità, purché la loro potenza complessiva non superi il 30% della potenza totale della comunità.


Comunità energetiche rinnovabili: ultime novità


L’unione europea ha approvato la proposta di decreto CER inviata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, con l’obiettivo di incentivare la diffusione di forme di produzione e autoconsumo collettivo di energia da fonti rinnovabili. Il decreto presenta 2 misure principali: contributo a fondo perduto del 40%e tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa.


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